Descrizione

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO GINNASIO STATALE
“DANTE ALIGHIERI”
Roma

 

 REGOLAMENTO    DI    ISTITUTO
TITOLO  I          Principi generali

Art.  1          

Il presente Regolamento, entro i propri obiettivi e funzioni organizzativo/gestionali, intende concorrere allo sviluppo della vita dell’Istituto nel rispetto e nella osservanza dei principi e dei valori della Costituzione Italiana, ed in particolare nel riconoscimento della pari dignità delle persone e dei cittadini, nel rispetto del lavoro e nell’ottica della valorizzazione culturale e funzionale della scuola pubblica.

Art.  2

Fa parte integrante del Regolamento di Istituto del Liceo “Dante Alighieri”, e ad esso si rimanda, lo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con D.P.R. 24/6/1998  n. 249 (e successive modificazioni e integrazioni), che nei suoi articoli pone :  a)  le coordinate fondamentali della vita della comunità scolastica;   b) i diritti degli Studenti;  c) i doveri degli Studenti;   d)  le coordinate della questione disciplinare. Alcuni elementi del D.P.R. in questione sono ribaditi, per sottolineatura del loro rilievo e per necessità di sviluppo organico delle varie norme comportamentali, nel contesto di alcuni articoli del presente Regolamento.Tutto quanto contenuto nel presente Regolamento si colloca ovviamente nel vigente quadro legislativo e normativo nazionale, scolastico e non (comprensivo anche delle direttive e degli atti di indirizzo emanati dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 2007 e 2008), che ne costituisce lo scenario di riferimento con il quale strettamente il presente Regolamento si integra ed interagisce.

 

TITOLO   II     Orari, assenze, giustificazioni

 Art.  3               orario

  1. L’accesso degli alunni ai locali dell’Istituto avviene nei dieci minuti che  precedono l’inizio delle lezioni.  Il suono della campanella segna l’inizio della  attività didattica.
  2. Il ritardo massimo tollerato sull’inizio delle lezioni è di cinque minuti e   non deve essere abitudinario, in quanto la tolleranza non può condurre ad  un comportamento che finisce per danneggiare l’istituzione scolastica ed  in particolare Docenti e Studenti della classe.
  3. Il Docente della prima ora, per delega del Dirigente, consente l’ingresso  in aula allo Studente secondo criteri e limiti di cui al precedente punto  2)  .
  4. Tenuto conto di possibili imprevisti e delle difficoltà create dalle dinamiche  cittadine, si possono autorizzare ingressi fuori orario,  secondo le seguenti   modalità e procedure.Ritardi oltre il limite dei cinque minuti (e ritardi di cinque minuti reiterati troppo  frequentemente) comportano l’ingresso alla seconda ora, con permessi nel numero massimo di nove in un anno scolastico (media calcolata di un permesso al mese).   Il superamento di tale limite determina interventi da parte della scuola  individuati secondo le necessità  ( ammissione a scuola ma non in classe,  convocazione dei Genitori, provvedimenti disciplinari di vario grado). Se l’alunno che entra alla seconda ora è già dotato di richiesta di giustificazione sul libretto personale, l’autorizzazione è rilasciata direttamente dal Docente della seconda ora;  altrimenti l’alunno richiede permesso provvisorio agli Uffici (Presidenza, Vicepresidenza, Segreteria)  o alla Portineria, che rilasciano apposito  biglietto con il permesso da presentare in aula;  la giustificazione sul libretto  personale viene presentata il giorno successivo al Docente della prima ora.       In caso di ulteriore ritardo nel presentare la giustificazione il Docente della prima  ora può segnalare il problema al Docente Coordinatore di classe o all’Ufficio del Dirigente Scolastico. In tutti i casi ingressi fuori orario,  giustificazioni presentate e giustificazioni da  presentare sono annotati dal Docente sul diario di classe.

Art.   4    permessi  speciali

Per gli Studenti che abbiano situazioni  di domicilio particolarmente disagiate rispetto alla dislocazione della scuola,  e riconosciute come tali dall’Istituto, i Genitori possono chiedere per iscritto all’inizio dell’anno scolastico un permesso speciale per entrare con quindici  minuti di ritardo rispetto all’orario di inizio delle lezioni. Ingressi dopo l’inizio della seconda ora sono concessi dalla Direzione solo in via eccezionale,  previa valutazione della situazione e del problema prospettato o di eventuale documentazione giustificativa.

Art.  5    uscite  anticipate
Eventuali permessi di uscita anticipata sono concessi dalla Direzione con

  • apposita circolare, se riguardano tutte le classi
  • specifica comunicazione alla classe, scritta sul diario di classe, se riguardano una intera classe
  • permessi personali, se riguardano un singolo alunno.

Lo studente maggiorenne deve presentare richiesta scritta sul libretto personale.
Lo studente minorenne, con richiesta scritta sul libretto personale, deve essere prelevato personalmente da uno dei Genitori.
In via eccezionale, e  previa autorizzazione della Direzione, il minorenne può uscire anticipatamente con altra persona maggiorenne con documento di identità e delega scritta dei Genitori.  In via del tutto eccezionale, e  previa valutazione della situazione ed  autorizzazione da parte della Direzione, il minorenne può uscire anticipatamente da solo con autorizzazione scritta dei Genitori, almeno via fax.
Al fine di evitare abusi od eccessi nella fruizione di permessi di uscita anticipata, è fissato un limite, di norma, di sei uscite anticipate nell’anno scolastico.

Art.  6    obbligo  di  frequenza
La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutte le discipline previste dal curricolo.
Non sono ammesse assenze durante le ore di lezione. Gli Studenti possono allontanarsi temporaneamente dall’aula durante le lezioni solo se autorizzati dal Docente responsabile di quella specifica ora.  I Docenti verificano le presenze all’inizio delle singole lezioni.

Art.  7     assenze  e  giustificazioni

  1. In caso di assenze gli Studenti devono essere giustificati per iscritto sul libretto dai   Genitori o da chi ne fa le veci.
  2. La giustificazione dell’assenza va presentata al Docente della prima ora il giorno  del rientro a scuola. In caso lo Studente si presenti sprovvisto della giustificazione,  il Docente lo ammette in classe, annotando sul diario di classe la circostanza e     l’obbligo di presentare la giustificazione il giorno successivo. In caso di reiterata   mancanza di  giustificazione (di norma, dopo tre giorni), lo Studente viene inviato  agli Uffici di Direzione per i provvedimenti del caso (ammissione a scuola e non in  classe, convocazione dei genitori, provvedimenti disciplinari di vario grado)
  3. Lo Studente, compiuto il 18° anno di età, ha diritto di firmare le proprie richieste di giustificazioni.
  4. Se l’assenza supera i cinque giorni consecutivi la giustificazione deve essere  accompagnata da certificazione medica che attesti, secondo le norme vigenti,  l’idoneità dello studente alla frequenza. In caso di coincidenza dell’assenza con giornate di festività o chiusura della scuola, ai fini della presentazione della certificazione medica – di norma e salvo diversa esigenza specifica valutata e posta   dalla scuola nell’interesse collettivo – le giornate cumulano laddove lo studente  risulti assente sia il giorno prima che il giorno successivo al periodo di festività.
  5. Le assenze dalle lezioni devono essere limitate nel modo più responsabile; esse  possono incidere, oltre che sulla valutazione di condotta se non supportate da  adeguate motivazioni, anche sul profitto, in quanto possono porre gli Insegnanti  nella condizione di non avere sufficienti oggettivi elementi di giudizio per stabilire   il grado di rendimento scolastico, ai fini della valutazione.
  6. Di ogni assenza, a qualunque titolo determinatasi, va presentata per iscritto sul  libretto personale la motivazione.
  7. E’ accolta come motivazione la partecipazione a manifestazioni pubbliche.
  8. L’assiduità nella frequenza scolastica è considerata, anche a termini di legge,   elemento positivo di valutazione, soprattutto per l’assegnazione del credito  scolastico agli Studenti dell’ultimo triennio.
  9. Il presente regolamento recepisce ovviamente quanto previsto in termini di limite massimo di assenze dal D.P.R. 122/2009 art. 14 comma 7, nonché i criteri di   deroghe deliberati dal Collegio Docenti ed inseriti nel P.O.F. di Istituto.

TITOLO  III     Relazioni interpersonali, comunicazione e patrimonio di Istituto

Art.  8         correttezza  nei  rapporti  interpersonali

Nei comportamenti, nelle dinamiche relazionali e di comunicazione, in qualsiasi momento dell’attività scolastica, in sede e fuori sede,  gli Studenti sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il Personale della scuola e nei confronti dei propri compagni un comportamento corretto e responsabile ed il medesimo rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Art.  9         mancanze  gravi  nei  rapporti  interpersonali

Espressioni offensive, comportamenti aggressivi e/o violenti, comportamenti irrispettosi verso le altre persone costituiscono mancanza disciplinare, che sarà valutata dagli appositi organi scolastici.Come chiaramente esplicitato da Direttive ministeriali, con riferimento anche al D.P.R. 249/1998 art. 4 comma 9, in presenza di fatti di rilevanza penale oppure di pericolo per l’incolumità delle persone oppure di violazione o mancato rispetto della dignità delle persone e/o del loro diritto alla privacy, in sede di provvedimenti disciplinari conseguenti l’organo scolastico competente potrà derogare al limite di 15 giorni di sospensione dalle lezioni (allontanamento dalla scuola), con sanzione superiore commisurata alla gravità del reato o della mancanza o al permanere della situazione di pericolo. La sanzione della esclusione dallo scrutinio finale o dalla ammissione all’esame sarà   irrogata secondo la apposita normativa nazionale, la normativa su esami e scrutini e i protocolli di Istituto.

Art.  10       rispetto  e tutela  del  patrimonio comune

A completamento di quanto esplicitato all’art. 8, i comportamenti degli Studenti   devono essere improntati al rispetto del lavoro di tutto il Personale e al rispetto ed alla tutela  di servizi,  attrezzature e suppellettili. Conseguentemente non si devono imbrattare i locali scolastici, né lasciare i resti della colazione (bicchieri, carte, lattine ecc.) lungo i corridoi, per terra, sui davanzali ecc., servendosi opportunamente degli appositi cestini e contenitori. Gli Studenti devono pertanto contribuire al mantenimento di un ambiente pulito, igienico, dignitoso e funzionale, così come il Personale addetto si impegna a fare per le proprie competenze.Inoltre va osservata e rispettata la divisione fra servizi igienici  femminili e maschili.Ogni classe è responsabile in solido della propria aula, in relazione ad eventuali danni che ad essa possano essere arrecati, anche con scritte e deturpamento di muri, arredi, suppellettili.   Danneggiamenti o deturpamenti accertati comporteranno nei confronti della classe, o dei singoli responsabili se individuati, provvedimenti commisurati alla gravità del fatto, anche con forme possibili di partecipazione diretta al ripristino delle condizioni adeguate ed igieniche dell’aula.

Art.  11          danni  e  responsabilità

Il rispetto, la cura e la conservazione corretta ed efficiente di strutture, infrastrutture ed attrezzature costituisce impegno ed obiettivo comune della scuola e degli studenti e famiglie, vissuto ed acquisito come priorità anche in termini di solidarietà, collaborazione ed assunzione di responsabilità.
Strutture, laboratori ed aule speciali, macchinari, sussidi didattici, patrimonio scolastico tutto devono essere utilizzati correttamente, sia perché bene pubblico sia perché costituiscono fondamentale fattore di qualità della scuola sia perché devono essere conservati integri e funzionali per gli altri alunni, anche degli anni successivi.
Qualunque danneggiamento accertato del patrimonio di Istituto comporterà nei confronti dei responsabili, se individuati, provvedimenti disciplinari di livello commisurato alla gravità del danno e/o il risarcimento dei danni procurati per negligenza grave o per atto vandalico.
La manomissione e/o il danneggiamento dei dispositivi di sicurezza dell’Istituto (impianto e attrezzature antincendio e antifumo,sistema di allarme,uscite di sicurezza) sono considerate mancanze disciplinari di particolare gravità, e come tali perseguite, in considerazione della situazione specifica di accresciuto pericolo cui espongono tutta la comunità scolastica, il che costituisce aggravante.

 –   5   –

Art.  12             la  comunicazione

La comunicazione e la circolazione delle informazioni sono favorite nei modi possibili dall’Istituto verso gli Studenti e fra gli Studenti, attraverso bacheche e spazi appositi, materiali cartacei, servizi (sportelli, U.R.P.) ed un sito web della scuola destinato anche a tale fine.
La scuola accetta nei suoi locali i manifesti come uno strumento di comunicazione, purché compatibili con le leggi generali dello Stato e con il rispetto delle persone e dei popoli, contrassegnati con una firma di identificazione e con esclusione di nomi e simboli dei partiti politici.
Con le medesime condizioni di compatibilità, manifesti e locandine di movimenti e associazioni politico/culturali, non partitiche, possono essere affissi, ma non indistintamente ovunque nei locali scolastici e moltiplicati senza limite, bensì in apposito spazio dedicato per tali materiali con finalità informativo/comunicative di iniziative e attività.
Sono ammessi manifesti e locandine di Enti pubblici (Ministeri, Regioni, Enti Locali, ASL, Università), in quanto legati ad attività ed iniziative istituzionali, proprie delle finalità e funzioni degli Enti stessi.Gli autori dei manifesti sono responsabili del loro contenuto. E’ vietata l’affissione di manifesti che pubblicizzino prodotti o servizi offerti da privati, a meno che non abbiano finalità e contenuti culturali.Con riferimento al precedente comma del presente articolo, ai soli studenti dell’Istituto è consentita l’affissione di manifesti o locandine che pubblicizzino una propria offerta di prodotti o servizi, quindi anche con finalità di tipo commerciale, ma limitatamente ad un apposito spazio dedicato e per una durata limitata nel tempo, tendenzialmente nell’ordine di due settimane.I manifesti vengono affissi previa autorizzazione del Dirigente o di suoi delegati, che nell’apporre il visto lo completeranno con la data di concessione del visto stesso.Spazi e/o bacheche, oltre a quelli destinati al Personale per Contratto di lavoro, Nazionale e di Istituto, sono destinati alle comunicazioni interne agli Studenti ed alle famiglie (Albo Studenti della Presidenza, Albo Consiglio di Istituto, Albo di Istituto).In sede di campagna elettorale per il rinnovo di Organi Collegiali (Consiglio di Istituto, Consulta Provinciale ecc.) all’interno dell’Istituto l’attività di propaganda delle liste e dei candidati è ammessa, ovviamente nei limiti temporali fissati dalla normativa nazionale, ma solo attraverso manifesti, locandine, volantini delle liste stesse e/o dei candidati o presentatori di lista, che ovviamente potranno essere, nei contenuti, motti, slogan, programmi – se lo vorranno – legittimamente portatori di riferimenti a soggetti politici, sindacali o movimenti politico/culturali, ma non attraverso materiali di propaganda diretta da parte di tali soggetti esterni all’Istituto. Ovviamente l’albo sindacale del Personale è regolato da norme, diritti sindacali e contratti nazionali e integrativi di lavoro e quindi non è soggetto alla presente  regolamentazione.

Art.  13       studenti  ed  utilizzo  locali  scolastici 

I locali della scuola, oltre che per le attività didattico/formative curricolari, extracurricolari ed extrascolastiche organizzate dall’Istituto, sono fruibili dagli Studenti in orario pomeridiano anche per attività di loro iniziativa, purché compatibili con le finalità e funzioni di una istituzione scolastica.    La richiesta va presentata per iscritto al Dirigente Scolastico, con l’indicazione di finalità e contenuti dell’attività.Per attività singole la richiesta va presentata di volta in volta.  Per attività che si protraggono nel tempo, anche per un intero anno scolastico, la richiesta va presentata una sola volta per tutto il ciclo di attività.Gli Studenti abilitati ad inoltrare le richieste sono prioritariamente e preferibilmente coloro che rivestano funzioni previste dalle norme nazionali e dal presente Regolamento: rappresentanti nel Consiglio di Istituto (in quanto tali o a nome del Comitato Studentesco o a nome dell’Assemblea di Istituto), Presidente del Comitato Studentesco, rappresentanti nei Consigli di classe, rappresentanti di Istituto nella Consulta Provinciale degli Studenti.   Per richieste presentate invece da altri Studenti dell’Istituto, come rappresentanti di  gruppi spontanei, si valuteranno le situazioni e le condizioni onde poter rilasciare autorizzazione.Dovranno essere concordati fra Studenti richiedenti e Direzione dell’Istituto giorni, orari e locale/i utilizzabile/i, il tutto necessariamente compatibile con gli orari generali di apertura dell’Istituto, con i turni del Personale scolastico addetto nonché con le esigenze prioritarie di sicurezza e di vigilanza da parte della scuola. 

Art.  14              divieto  di  fumo

In tutto l’edificio scolastico deve essere osservata la normativa nazionale di divieto di fumo. La scuola inoltre riconosce il divieto di fumo, oltre che quale obbligo di legge, come principio connaturato ad una istituzione, che ha nella funzione educativa e formativa la propria prima finalità.  In tal senso il divieto di fumo si pone a tutela della salute sia dei fumatori che dei non fumatori, tanto più in una comunità scolastica caratterizzata dalla presenza largamente prevalente di minorenni.La scuola attiva tutte le funzioni e procedure previste dalla legge o dal presente Regolamento  (cartelli/segnaletica, addetti alla vigilanza, procedure di diffida,  sanzioni disciplinari scolastiche, irrogazione di multe – secondo la consistenza prevista dalla legge nazionale) .La irrogazione di multe, come per i provvedimenti disciplinari scolastici, può eventualmente essere convertita in attività utili alla comunità scolastica, secondo principi, modalità e procedure previste dallo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” e dal successivo art. 21 (comma relativo alla Giunta Esecutiva) del presente Regolamento di Istituto. Stante la propria funzione e finalità, la scuola si impegna nell’affrontare il problema del fumo anche e prioritariamente sul terreno educativo e formativo, attraverso percorsi di informazione e formazione sanitaria e psicologica. Per parte loro gli Studenti si impegnano nel collaborare con la scuola per l’osservanza del divieto di fumo, anche – se utile o necessario – con l’attivazione di un proprio servizio di sorveglianza al quale può presiedere il Comitato Studentesco.

Art.  15            intervallo ed uscita dei maggiorenni

Al fine di rispondere ad esigenze o richieste poste da studenti maggiorenni e quindi autoresponsabili, la scuola attiva una procedura autorizzativa nei confronti dei soli Studenti maggiorenni, al fine di favorire un più funzionale svolgimento dell’intervallo delle lezioni.Pertanto ai soli Studenti maggiorenni, che ne facciano esplicita richiesta scritta (controfirmata per presa visione anche dai Genitori), è riconosciuta l’autorizzazione, nei soli minuti di intervallo, ad uscire dal portone dell’Istituto, per recarsi negli spazi antistanti l’edificio scolastico o in esercizi commerciali limitrofi per fare colazione.    Agli Studenti in questione verrà rilasciato un apposito tesserino, con fotografia, da far visionare al Personale addetto al momento di uscita ed al momento di rientro.Gli Studenti maggiorenni assumono la responsabilità dei propri comportamenti all’esterno dell’edificio, impegnandosi peraltro a:

  • non creare situazioni di particolare confusione all’esterno, considerato che un numero pur sempre elevato di persone che escono contemporaneamente creano condizioni di difficoltà alla cittadinanza che si trova ad operare o a passare per la via antistante l’edificio scolastico;
  • a mantenere un comportamento misurato e corretto, nel rispetto delle persone che si trovano all’esterno della scuola;
  • a rientrare con assoluta puntualità a scuola, in modo tale da poter riassumere posto nella propria aula con tempestività per la ripresa delle lezioni.

Comportamenti eventuali che violino tali condizioni di corretta convivenza civile produrranno, oltre a possibili provvedimenti disciplinari scolastici,  il ritiro del tesserino e dell’autorizzazione, temporaneo o fino al termine dell’anno scolastico, per lo Studente o gli Studenti responsabili.Poiché tale dinamica scolastica non coinvolge solo la vita della scuola, ma quella dei cittadini extrascuola, qualora dovessero insorgere problemi di carattere generale nel quartiere o essere posti problemi da autorità competenti extrascolastiche, il presente articolo 15 verrà sospeso.Per altri eventuali aspetti strettamente procedurali/organizzativi si rimanda a modalità fissate in apposito documento operativo sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dal Presidente del Consiglio di Istituto e dai rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Istituto e che pertanto, nel suo profilo puramente applicativo del presente Regolamento e non costituendone parte, può essere aggiornato periodicamente, di intesa fra le parti, secondo esigenze e necessità senza dover far ricorso alle procedure di revisione del presente Regolamento di Istituto.

TITOLO   IV     Provvedimenti e procedure disciplinari

Art.  16             premessa  

La scuola è luogo di crescita civile e culturale della persona, è luogo di relazioni, è risorsa fondamentale, insieme alla famiglia, per educare i giovani alla cultura delle regole ed al senso della libertà realizzabile prioritariamente nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri. Compito della scuola pertanto è quello di far acquisire non solo conoscenze e competenze, ma anche e prioritariamente i valori della cittadinanza.Il presente Titolo IV  nel porsi,  nel contesto dell’intero Regolamento di Istituto, quale Regolamento di disciplina, si integra strettamente in un rapporto di interconnessione con tutto quanto nei vari Titoli ed articoli si riferisce a valutazioni della disciplina ed eventuali sanzioni   (in tal senso si sottolinea tutto quanto espresso nel Titolo II e Titolo III;  fondamentale per tutto il Regolamento l’art. 8). Pertanto Organi,  protocolli e competenze, di cui al presente Titolo, così come emergono nei vari punti dei successivi articoli, quanto a tipologia e gradi di sanzioni, si integrano organicamente con i punti espressi in generale nel presente Regolamento di Istituto quanto a tipologia e gerarchia delle responsabilità da parte degli studenti. Queste si possono ricondurre, per utile e massima semplificazione, a cinque grandi categorie di riferimento, in ordine crescente di gravità  ( ovviamente fatti salvi i comportamenti che configurino veri e propri reati e che quindi vanno al di là del semplice Regolamento di Istituto, da affrontare pertanto con le specifiche leggi generali dello Stato e/o prassi consolidate della società civile ) :

  1. disturbo della vita scolastica extradidattica;
  2. disturbo della attività didattica (d’aula e fuori sede);
  3. mancanza di rispetto nei confronti di patrimonio e beni presenti in Istituto;
  4. mancanza di rispetto nei confronti di beni, strumentazioni, servizi relativi alla
  5. sicurezza delle persone in Istituto;
  6. mancanza di rispetto nei confronti delle persone.

Tutte le citate categorie di comportamenti scorretti risulteranno “negativamente rinforzate” dal determinarsi di una o di ambedue  le seguenti aggravanti:

a) il sommarsi, nel comportamento irregolare dello studente, di più di una delle   cinque categorie sopraindicate;

b) la recidività dello studente in comportamenti irregolari.

Art.  17             tipologia di provvedimenti  ed  organi   

      I )Le tipologie fondamentali di provvedimenti disciplinari sono le seguenti:

a) ammonizione verbale da parte del Docente

b) ammonizione verbale da parte del Dirigente Scolastico

c) ammonizione scritta sul diario di classe da parte del Docente

d) ammonizione scritta sul diario di classe da parte del Dirigente Scolastico

e) ammonizione scritta con diffida sul diario di classe da parte del Dirigente S.

f) allontanamento dalla scuola (sospensione) fino a 15 giorni

g) allontanamento dalla scuola (sospensione) oltre i 15 giorni

h) allontanamento dalla scuola (sospensione) fino al termine delle lezioni

i)  non ammissione alla classe successiva per motivi disciplinari    (voto     insufficiente in condotta).

l)  esclusione dallo scrutinio finale o dagli esami di stato finali .

Nel quadro delle tipologie di provvedimenti disciplinari  di cui al precedente comma sono da considerare anche le seguenti modalità di intervento sanzionatorio:

  • limitatamente alla tipologia di provvedimento disciplinare di cui al punto  f), per l’allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni è possibile da parte dell’Organo competente procedere ad una sospensiva del provvedimento che non lo renda immediatamente esecutivo, in tutto o in parte; la esecutività della sospensione dalle lezioni è automatica in caso di un eventuale successivo reiterarsi di un qualunque comportamento sanzionabile e sanzionato; in tal caso i  provvedimenti si sommano. Tale opportunità è invece esclusa per la tipologia  g), h) ed l),  in ragione della particolare gravità ed eccezionalità di tali casi che non possono indurre ragioni di sospensiva della operatività del provvedimento.
  • Per le tipologie  c), d), e),  ed in particolare per la tipologia   f) ,  è possibile, come da normativa nazionale,  da parte dell’Organo competente, se accettata dallo studente, la conversione del provvedimento in attività socialmente utili alla comunità scolastica, calibrate secondo la gravità del provvedimento disciplinare irrogato.
  • Nel caso di danni a beni della scuola (strutture, infrastrutture, attrezzature, arredi), nei confronti dello studente individuato responsabile l’Organo competente (Giunta Esecutiva) procede ad attribuire  a suo carico la riparazione del danno.
  • La tipologia    i)  di cui al precedente elenco è da considerarsi a parte rispetto a quanto espresso nel presente articolo;  viene inserita nel presente regolamento e nel presente titolo sui provvedimenti disciplinari in quanto attiene comunque ai  comportamenti degli alunni,  e tuttavia è provvedimento che afferisce alle competenze, funzioni e responsabilità di valutazione degli alunni da parte del  consiglio di classe in sede di scrutinio finale e quindi è parte integrante ed organica della valutazione, ai sensi della normativa nazionale in tema di valutazioni, che detta: “la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo”.

In merito, entro le linee definite da norme e regolamenti nazionali, il Collegio dei Docenti definisce per l’Istituto i criteri generali di riferimento per l’attribuzione delle valutazioni sui comportamenti degli alunni (voto di condotta), criteri che pertanto si vanno ad affiancare a quelli deliberati dal Collegio Docenti in merito alle valutazioni del profitto degli alunni ed alla attribuzione dei crediti (tutto il quadro dei criteri in oggetto è inserito quale parte integrante del P.O.F. di Istituto).  Entro tale quadro di coordinate, fondamentali al fine di creare standard di riferimento comuni di Istituto, i Consigli di classe esercitano, in sede di scrutini – intermedi e finali – le proprie competenze e funzioni sovrane e responsabili nella valutazione del comportamento degli alunni della classe.

     II )

Gli Organi ed i soggetti che nell’Istituto rivestono ruoli con potere di irrogazione di sanzioni disciplinari o di intervento in sede disciplinare nei confronti degli Studenti sono:

a) il Dirigente Scolastico

b) il Docente

c) il Consiglio di classe

d) la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto

e) il Consiglio di Istituto

f)  la Commissione di garanzia

 

Art.  18          principi  e  finalità 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.Le sanzioni  si ispirano al principio fondamentale della  proporzionalità rispetto alla infrazione disciplinare e, per quanto possibile, della riparazione del danno.Per tali motivi per le infrazioni disciplinari gli studenti devono essere sanzionati ma, contestualmente, condotti a comportamenti attivi di natura risarcitoria-riparatoria.In particolare la scuola potrà attivare lo svolgimento, da parte dello studente sanzionato, di attività di rilevanza sociale o comunque orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica;  il tutto secondo protocolli e  condizioni indicate nei successivi articoli.

Art.  19        procedure e contraddittorio

Nel caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento e/o delle norme di livello superiore (nazionale, regionale), le sanzioni ed i provvedimenti disciplinari che non comportano l’allontanamento da scuola vengono adottati anche da soggetti individuali (Dirigente, Docente).  Nel caso di violazioni che comportino l’allontanamento da scuola (sospensione dalle lezioni) sanzioni e provvedimenti disciplinari sono adottati solo da Organi Collegiali, secondo le rispettive competenze.Lo Studente, prima di essere sottoposto a sanzioni  per infrazioni disciplinari,  viene invitato ad esporre le proprie ragioni.  Il temporaneo allontanamento dello Studente da scuola (sospensione dalle lezioni) viene disposto in caso di gravi e/o reiterate infrazioni alle norme del presente Regolamento e della vita della comunità scolastica o nei casi di cui al precedente art. 9 .

Art.  20        utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici in aula

Tutti i principi, le finalità, le procedure, le competenze, di cui al presente Regolamento di Istituto e regolamento di disciplina, trovano ulteriore ambito di applicazione in tema di utilizzo di cellulari e di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche. In considerazione della specificità del problema, si precisano in dettaglio ulteriori criteri e procedure a riguardo, anche recependo le direttive ministeriali, nonché le direttive emanate nel 2012 dal Garante per la privacy.L’utilizzo di cellulari e smartphone è consentito solo per uso personale e nell’assoluto rispetto delle persone.  E’ quindi vietato diffondere immagini e video sul web, a meno che non si sia acquisito l’esplicito formale consenso delle persone eventualmente riprese.Nella propria responsabile autonomia, nonché specificità logistica, i singoli istituti scolastici possono regolamentare l’utilizzo di questi strumenti elettronici, compresa la eventuale possibilità, se ritenuta opportuna e/o necessaria, di vietare in assoluto l’utilizzo di tale strumentazione elettronica. Il divieto di utilizzo del cellulare durante le attività didattiche risponde peraltro ad una generale norma di correttezza e di convivenza civile, oltre che di :

  • rispetto del diritto allo studio degli altri studenti;
  • rispetto del diritto del docente ad un sereno ed efficace esercizio della propria     funzione e della propria professionalità;
  • rispetto del proprio soggettivo dovere di studente di assolvere al proprio impegno ed  alla propria funzione di studio  (cfr. anche l’art. 3 del D.P.R. 249/98).

La violazione di tali diritti dei compagni di scuola e del Docente comporta quindi  l’irrogazione di interventi sanzionatori, che si possono così riassumere in ordine crescente di gravità :

  1. ritiro del cellulare  – o altro dispositivo elettronico – da parte del Docente durante  la lezione e sua restituzione all’alunno al termine della lezione;
  2. ritiro del cellulare  – o altro dispositivo elettronico – da parte del Docente,  deposito negli Uffici di Segreteria, dove dovrà essere ritirato solo ed  esclusivamente dai Genitori dell’alunno, appositamente invitati .

Le due procedure disciplinari indicate potranno essere accompagnate e rinforzate, dall’Organo competente secondo i casi  (Docente, Dirigente Scolastico, Organo Collegiale), con ulteriore provvedimento disciplinare sanzionatorio previsto dal presente Regolamento:

  • ammonizione del Docente sul registro di classe;
  • ammonizione scritta del Dirigente Scolastico sul registro di classe;
  • sospensione dalle lezioni (Organo Collegiale).

Naturalmente  la consistenza complessiva dell’intervento sanzionatorio sarà connessa e proporzionale al profilo del fatto,  in particolare a tre ordini di valutazioni:

  1. particolare intensità – o meno – del disturbo allo svolgimento della lezione e quindi del danno per gli altri  alunni ;
  2. particolare gravità  dell’atteggiamento irrispettoso nei confronti del Docente  nell’esercizio della sua funzione didattico/educativa e/o degli altri alunni;
  3. recidività.

Aspetto del tutto particolare riveste il caso di utilizzo di cellulare o altro dispositivo elettronico durante lo svolgimento di un “compito in classe” (di qualunque tipologia  esso sia), o di una qualunque altra prestazione soggetta a verifica.  In tal caso si configura, oltre all’elemento del disturbo e della mancanza di rispetto verso gli altri, anche la violazione del dovere di lealtà e correttezza di comportamento durante una prova e prestazione scolastica soggetta a verifica ed a valutazione, con correlato tentativo di alterare l’esito della prestazione stessa e la valutazione da parte del Docente, anche in questo caso non rispettato nell’esercizio di una sua funzione particolarmente delicata e responsabile quale quella della valutazione, sommativa e formativa. Pertanto nel caso di accertamento di tale violazione e di tale utilizzo improprio del cellulare o di altro dispositivo elettronico, si procederà alle seguenti sanzioni :

a)    se durante il compito o esercitazione di qualunque tipo un alunno viene trovato ad utilizzare le strumentazioni tecnologiche in questione (quindi non spente), oltre al ritiro dello strumento,  il compito viene ritirato e classificato con valutazione “due”, indipendentemente dal contenuto;  per tale prova non verrà previsto nessun compito di recupero; verrà inoltre notificato il fatto sul registro di classe, con controfirma del Dirigente Scolastico;

b) se tale comportamento si dovesse riproporre da parte del medesimo alunno, a prescindere dalla materia interessata, oltre alla applicazione di quanto previsto al punto  a),   si procede ad un provvedimento di sospensione dalle lezioni di un giorno (con obbligo di frequenza se l’alunno non ha altre carenze comportamentali/disciplinari di altra tipologia) . Tale provvedimento disciplinare determinerà anche l’attribuzione di un voto di condotta pari a 6 decimi (sex) sulla pagella (intermedia o finale) immediatamente successiva all’evento.

A questi provvedimenti si aggiungeranno  altri eventuali  provvedimenti sanzionatori, previsti dal presente Regolamento di Istituto.
Ovviamente in tali casi, ed in particolare nel caso di cui al punto  b), viene attivato il contatto con i Genitori dello studente, in particolare se minorenne, non solo ai fini della restituzione dell’apparecchiatura, ma per esplicitare provvedimenti e conseguenze.
Il divieto di utilizzare cellulari durante le attività di insegnamento-apprendimento opera anche nei confronti del personale.

Art.  21        competenze degli Organi nelle sanzioni  disciplinari  

Il Docente  può irrogare le seguenti sanzioni, in ordine crescente di gravità:

*  ammonizione verbale

*  ammonizione scritta sul diario di classe

*  allontanamento dall’aula ed invio dello Studente in Direzione .

Il Dirigente può irrogare le seguenti sanzioni, in ordine crescente di gravità:

*  ammonizione verbale

*  controfirma dell’eventuale ammonizione sul diario di classe  irrogata dal Docente

*  ammonizione scritta sul diario di classe

* ammonizione con diffida, scritta sul diario di classe .

Il Consiglio di classe (comprensivo dei rappresentanti di classe se in momenti intermedi o con la sola componente Docente ed il Dirigente se in sede di scrutini periodici e finali) è l’Organo preposto ad adottare ed irrogare la sanzione dell’allontanamento da scuola (sospensione dalle lezioni), fino a quindici giorni.
La Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto è l’Organo Collegiale preposto ai seguenti compiti in sede di provvedimenti disciplinari:

  • conversione delle sanzioni disciplinari adottate da Docenti, Dirigente,   Consiglio di classe, in attività in favore della comunità, come previsto  dallo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”; in tal caso ascoltato l’interessato, verificate le possibilità di convertire la sanzione in attività socialmente utile (parere del Consiglio di classe e accettazione  da parte dello studente),  il Presidente della Giunta Esecutiva, curatore di  tutta la procedura,  adotta il provvedimento di conversione
  •  provvedimento di risarcimento dei danni, sempre dopo la prevista  procedura istruttoria, nel caso di danneggiamenti al patrimonio di Istituto  per negligenza grave o atto vandalico;  nel caso di danneggiamento a  dispositivi di sicurezza la Giunta adotta il provvedimento di risarcimento, cui potrà aggiungersi per la particolare gravità e pericolosità del danno procurato,  anche un provvedimento di sospensione dalle lezioni, da adottarsi da parte  del competente Consiglio di classe, fino a quindici giorni,  oppure dal  Consiglio di Istituto (oltre i quindici giorni).

Il Consiglio di Istituto  interviene in sede di provvedimenti disciplinari nel caso in cui vi sia da valutare ed adottare provvedimenti per mancanze collettive del corpo studentesco dell’Istituto  (violenze, vandalismi, violazioni generali del Regolamento interno o di norme generali ecc.).  In tal caso la rilevanza dei fatti coinvolge l’intero assetto di Istituto, sul piano dei comportamenti, della organizzazione, del bilancio; pertanto l’Organo Collegiale intercomponente di governo dell’istituto si riunisce come sede di valutazione e giudizio disciplinare ed adotta i provvedimenti che possano ripristinare il generale rispetto delle regole e l’interesse superiore della cosa pubblica e della Amministrazione (Stato, Regione ed Enti Locali).Il Consiglio di Istituto interviene in sede di provvedimenti disciplinari anche nei confronti di singoli studenti, secondo normative e direttive nazionali : allontanamento dalle lezioni oltre i 15 giorni,  allontanamento dalle lezioni fino al termine dell’anno scolastico, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato.

  • Per il provvedimento di allontanamento dalle lezioni oltre i quindici giorni devono ricorrere due condizioni necessarie:
  1. atti che violino la dignità e il rispetto della persona oppure determinino una situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio, allagamento ecc.) ;
  2. particolare gravità del profilo dell’atto commesso entro le due tipologie sopra descritte.
  • Per il provvedimento di allontanamento dalle lezioni fino al termine dell’anno scolastico, di esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione all’esame di stato devono concorrere condizioni di :
  1. recidiva;
  2. particolare gravità da determinare seria apprensione a livello sociale;
  3. impossibilità di esperire tentativi – o loro infruttuosità – di reinserimento responsabile e tempestivo nella comunità durante l’anno scolastico.

Art.  22         impugnazione

Nei confronti dei provvedimenti disciplinari è previsto, a termini di legge, l’istituto della impugnazione.

  1. Per l’irrogazione di sanzioni che prevedano allontanamento da scuola (sospensione dalle lezioni) è ammesso ricorso ad Ente superiore esterno all’Istituto (Ufficio Scolastico Regionale), secondo lo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione. 
  2. Per l’irrogazione di sanzioni che non prevedano allontanamento da scuola è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, all’apposito organo di garanzia istituito dal presente Regolamento e che assume la denominazione di Commissione di Garanzia (C.G.).

Art.  23          Commissione di Garanzia

La Commissione di Garanzia è composta da 7 membri :

un Genitore eletto fra i rappresentanti di classe;

due Studenti, eletti dal Comitato studentesco ;

due Docenti, eletti dal Collegio Docenti (al di fuori, oltre che dei Docenti membri del  Consiglio di Istituto, anche dei Docenti Collaboratori del Dirigente);

due membri del personale A.T.A. , eletti dai colleghi:  uno fra il personale  tecnico/amministrativo ed uno fra il personale ausiliario.

La Commissione viene eletta di norma entro un mese dalle elezioni dei rappresentanti di classe; dura in carica fino a nuove elezioni e si rinnova comunque dopo le elezioni per il rinnovo generale del Consiglio di Istituto. In caso di decadenza di qualche membro  subentra, fino alle nuove elezioni, il primo dei non eletti; altrimenti si procede alla elezione suppletiva.La C.G. opera ed interviene con potere deliberante nel caso previsto dall’art. 19, comma  b) .  Ai sensi dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” la C.G. interviene per decidere anche in merito alla applicazione nell’Istituto dello Statuto stesso; ciò su richiesta degli studenti o di qualunque altra componente.Alla C.G. può essere richiesta la espressione di un parere, senza  potere di delibera, su qualunque sanzione o  provvedimento disciplinare, compreso l’allontanamento da scuola, per il quale il ricorso eventuale è da inviare al competente organo extrascolastico.Le riunioni della C.G. sono presiedute dal membro della componente Genitori.  Un membro della componente docente ne cura i verbali su apposito registro, tenuto agli atti insieme al protocollo riservato, per osservanza della privacy, nell’Ufficio del Dirigente Scolastico.I verbali devono contenere, fra l’altro, il riferimento alle motivazioni del provvedimento assunto dal soggetto irrogante la sanzione ed all’atto di ascolto delle controdeduzioni esposte dallo studente ricorrente ed il dispositivo motivante della delibera assunta, che sarà notificata allo studente interessato ed al soggetto che ha adottato il provvedimento disciplinare discusso ed esaminato.Al Dirigente Scolastico, quale legale rappresentante dell’Istituto, la decisione della C.G. viene sempre comunicata, con l’atto stesso del deposito del registro dei verbali.

Art.  24        rinvii  normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento in tema di norme disciplinari, si rimanda alla legislazione generale dello Stato e ad altre norme che regolano vita e funzionamento delle unità scolastiche autonome, con particolare riferimento allo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” artt. 4 e 5.

TITOLO  V        Organi  Collegiali

Art.  25           rinvii  normativi

Gli Organi Collegiali della Istituzione scolastica osservano la normativa vigente e si muovono, come  tipologia, composizione, funzioni, procedure, modalità elettive, nell’ambito del quadro legislativo e normativo nazionale.Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e laddove gli Organi Collegiali non si diano norme regolamentari proprie, purché sempre compatibili con quelle nazionali, si rimanda al quadro di Leggi, norme, regolamenti  e contratti nazionali.

Art.  26            organi collegiali previsti in Istituto

Gli Organi Collegiali previsti nell’Istituto sono:

a)   Consiglio di Istituto;

b)  Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto;

c)   Collegio  Docenti;

d) articolazione del Collegio in Dipartimenti e Commissioni,  secondo quanto previsto annualmente dal P.O.F.  ;

e)  Consigli di classe  (per le funzioni non valutative degli alunni, comprensivi dei  due rappresentanti dei Genitori e dei due rappresentanti degli Studenti);

f)  Assemblea degli Studenti;

g)  Comitato Studentesco  (composto dai due Studenti eletti rappresentanti di classe  per ciascuna classe dell’Istituto);

h)  Collettivi di classe;

i)  Assemblea dei Genitori;

l)  Comitato dei Genitori  (composto dai due Genitori eletti rappresentanti di classe   per ciascuna classe dell’Istituto).

Per gli Organi di cui ai punti  a), b), c), d), e)  finalità e funzioni, attivazione, modalità organizzative sono quelle istituzionali, previste cioè dalla normativa nazionale sugli Organi Collegiali.Per gli Organi di cui ai punti   f), g), h), i), l)  l’attivazione è legata all’esplicita volontà e richiesta della componente Studenti e Genitori.Per aspetti organizzativo/funzionali interni, Assemblee e Comitati di Studenti e Genitori possono darsi regole deliberate a maggioranza dall’Organo Collegiale stesso, purché compatibili con il quadro normativo nazionale e con il presente Regolamento di Istituto, nonché con il profilo logistico specifico della scuola.In particolare per la componente studentesca, il riferimento fondamentale è il D.P.R. 249/98 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti).

 

Art.  27                Assemblea  di  Istituto

Gli Studenti hanno diritto di tenere una Assemblea di Istituto al mese, con esclusione dell’ultimo mese di lezione.L’Assemblea costituisce momento scolastico particolarmente formativo; è necessario pertanto che la presenza degli Studenti sia il più possibile consapevole.La richiesta va presentata per iscritto al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno.La richiesta è presentata dagli Studenti eletti in Consiglio di Istituto, sentito il Comitato Studentesco.La richiesta deve contenere il riferimento ad eventuali esperti esterni invitati a partecipare, con un breve curriculum di presentazione.In caso di eccezionale gravità sarà valutata dal Dirigente la opportunità di concedere un’assemblea straordinaria.Le Assemblee di Istituto costituiscono attività scolastica a tutti gli effetti.Lo svolgimento dell’Assemblea, al posto delle attività didattiche ordinarie, viene notificata con apposita circolare in Sala Insegnanti e alle classi, destinata quindi anche alle famiglie (per le quali viene anche pubblicata nel sito web della scuola).All’Assemblea possono assistere, se reputato opportuno e necessario, il Dirigente o un suo delegato, in rappresentanza dell’Istituto.  Ovviamente può assistere qualunque altra unità di personale della scuola invitata dagli Studenti.

 

Art.  28                Comitato  Studentesco

Il Comitato Studentesco, composto dai rappresentanti di classe e dai quattro Studenti eletti in Consiglio di Istituto, assolve in particolare a tre funzioni: mantenere il raccordo tra gli Studenti ed i loro rappresentanti in Consiglio di Istituto; mantenere il raccordo fra l’Istituzione Scolastica, rappresentata dall’Ufficio del Dirigente, e l’Assemblea studentesca;   preparare i lavori dell’Assemblea Studentesca e applicarne  le eventuali decisioni.Il Comitato può darsi un proprio regolamento interno, da notificare al Dirigente, approvato almeno dalla metà più 1 dei suoi membri, e che sia compatibile con le norme nazionali relative agli Organi Collegiali.Il regolamento interno può prevedere la elezione di un Presidente.Il Comitato Studentesco si riunisce di norma una volta al mese, con esclusione dell’ultimo mese di lezione, tranne che esigenze eccezionali, valutate di intesa con il Dirigente Scolastico, non ne determinino ulteriori riunioni.La richiesta va presentata per iscritto al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giorno.La richiesta di riunione viene presentata al Dirigente Scolastico dal Presidente, se eletto, o dagli Studenti eletti in Consiglio di Istituto, sottoscritta almeno dalla metà più uno dei  membri del Comitato.

 

Art.  29         Collettivi  di  classe

I Collettivi di classe (Assemblee di classe) funzionano con modalità, procedure, tempistica analoga a quelle dell’Assemblea di Istituto, finalizzati però ad affrontare  problemi, situazioni e dinamiche specifiche della propria classe.Le singole classi hanno diritto a due ore di Collettivo al mese (con esclusione dell’ultimo mese di lezione), di norma consecutive nella medesima giornata; in via eccezionale si possono tenere le due ore di Collettivo non consecutive e/o anche in giornate diverse.La richiesta va inoltrata dai due rappresentanti di classe per iscritto, con almeno tre giorni di anticipo, ai Docenti dei quali si chiede di utilizzare l’ora di lezione.Tendenzialmente i Collettivi si svolgono a rotazione in ore di Docenti diversi nel corso dell’anno scolastico.I Collettivi sono  considerati attività scolastica a tutti gli effetti e costituiscono momento scolastico particolarmente formativo; è necessario pertanto  che la partecipazione degli Studenti sia piena, corretta e consapevole.

 

Art.  30             Assemblea  dei  Genitori

L’Assemblea dei Genitori si svolge a norma dell’art. 15 del D.vo 16/4/94 n. 297.La data e l’orario di svolgimento sono preventivamente concordati con il Dirigente Scolastico. All’Assemblea possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli Insegnanti.  Su temi specifici di particolare rilevanza il Presidente dell’Assemblea può richiedere espressamente la partecipazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

Art.  31              Comitato  dei  Genitori

Il Comitato dei Genitori  è costituito dai Genitori eletti rappresentanti di classe e dai Genitori eletti nel Consiglio di Istituto.Costituisce momento di raccordo organizzativo e funzionale  fra la componente Genitori e gli organismi della scuola (Consiglio di Istituto, Dirigente Scolastico, Collegio Docenti, Assemblea Personale A.T.A.).Le riunioni si tengono nella scuola.  La data e l’orario sono preventivamente concordate con il Dirigente Scolastico.Il Comitato può darsi un proprio regolamento interno, da notificare al Dirigente Scolastico; elegge al suo interno, a maggioranza assoluta nei primi due scrutini, e a maggioranza semplice al terzo scrutinio, un Presidente, che ne presiede le sedute, ne convoca le riunioni, ne rappresenta le istanze presso gli altri organismi di Istituto.

DISPOSIZIONI   FINALI

Art.  32            approvazione, durata  e  modifiche

Il Regolamento, deliberato a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto,  resta in vigore in tutte le sue parti con validità triennale. Eventuali modifiche o integrazioni possono essere apportate, sempre a maggioranza assoluta, sulla base di proposte della G.E. o di almeno un terzo dei consiglieri.  Dopo un triennio il Regolamento va comunque di nuovo in delibera, con o senza modifiche.Del Regolamento si curerà adeguata diffusione (cartacea,  attraverso il sito web) .

Art.  33               regolamenti  di  settore

L’Istituto può dotarsi, se opportuno e/o necessario, di regolamenti funzionali appositi, purché compatibili con il Regolamento di Istituto, per  settori o aspetti specifici della  vita scolastica (es.: servizio duplicazione e stampa, biblioteca, aule speciali ecc.).

Art.  34       rinvio  normativo  generale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si rimanda alla normativa nazionale, generale o specificamente scolastica.

Testo  aggiornato del Regolamento di Istituto approvato alla unanimità dal Consiglio di Istituto in data  5 ottobre  2012  ,  delibera  n. 8 / 70 ; in vigore dal 10 ottobre 2012

f.to

Il Presidente                                          Il Dirigente Scolastico 

                      del  Consiglio di Istituto                                      Prof. Carlo Mari 

                     Sig.ra  Eleonora Pompei

Scarica la nostra app ufficiale su: